Statuto
SOMS
Cliccando sul pulsante, è possibile accedere allo Statuto SOMS,
la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Palestro, in formato PDF.
Le modifiche eseguite nel corso degli anni hanno avuto come obiettivo l’adeguamento alle disposizioni di legge in vigore. Hanno anche mirato a soddisfare le necessità delle mutate realtà nel tempo.
Lo spirito della Società è rimasto invariato. Sarà sempre fedele a quello dei soci fondatori di oltre 150 anni fa.
La stesura dello Statuto SOMS è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione. di tutti i membri del Consiglio Direttivo. Grazie al proprio Statuto, la S.O.M.S. continua a svolgere la propria attività nell’interesse dei suoi soci e della comunità di Palestro. SOMS vuol essere sempre più parte del territorio, grazie alle attività sociali, culturali, ricreative e sportive che intraprende abitualmente.

Leggi le 5 Parti dello Statuto SOMS

Titolo 1°
DENOMINAZIONE
Art. 1 Si è costituita in Palestro a datare dal 1 marzo 1870 una Associazione col nome di: Società Operaia di Mutuo Soccorso (di seguito Società o Associazione).
SEDE
Art. 2 La Società ha sede in Palestro, in via XXVI Aprile n° 6/8/10. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede ove lo ritenga più opportuno.
DURATA
Art. 3 La durata della Società è illimitata. L’anno sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4 I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa.
Art. 5 L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento la legge 383 del 2000 Art. 6.
L’ Associazione può svolgere attività commerciali in via accessoria e strumentale rispetto all’attività istituzionale.
Art. 7 L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’Assemblea Ordinaria dei soci, ad altre organizzazioni di carattere nazionale, quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.
Art. 8 L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
SCOPO
Art. 9 La Società è un organismo aperto ed autonomo. Scopo della Società è la promozione di attività culturali, sociali, civili, sportive e ricreative, nonché di mutuo soccorso tra i Soci, senza alcun indirizzo di carattere politico, sindacale, confessionale e senza scopo di lucro. In particolare l’Associazione si propone di promuovere esclusivamente attività con finalità civili, culturali e di solidarietà sociale.
Art. 10 L’Associazione, per il raggiungimento delle finalità statutarie ed a tutela dei diritti inviolabili della persona, si propone di articolare, a titolo di esempio, le seguenti attività:
1. La promozione ed il coordinamento di attività ricreative, culturali, sociali e civili:
- Promuovere la formazione culturale attraverso la migliore utilizzazione del tempo libero nelle sue molteplici manifestazioni;
- Sviluppare i servizi sociali nell’ambito dell’attività post-lavorativa con iniziative artistiche, culturali, turistiche e ricreative;
- Attuare tutte quelle forme di attività dirette ad accrescere le capacità morali, intellettuali e fisiche;
- Sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i Soci.
2. La promozione e l’organizzazione di attività sportive:
- Contribuire al miglioramento fisico e morale della gioventù;
- Promuovere la diffusione dello sport in genere, organizzare la partecipazione a gare, tornei, nonché a ogni altra attività a carattere amatoriale.
Art. 11 Nell’operare per il raggiungimento di questi scopi, si ritiene necessario che l’Associazione sia aperta ad un rapporto concreto con le realtà perenni sul territorio nazionale quali scuole, associazioni, enti pubblici e privati, per contribuire ad una proposta globale e coordinata. Per l’ attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi prefissati, la Società potrà compiere ogni azione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile e potrà pubblicizzare la sua attività direttamente o a mezzo di terzi.
Titolo 2°
SOCI
Art. 12 Il numero dei Soci è illimitato. I soci si distinguono fra le seguenti categorie:
ORDINARI: Sono soci ordinari tutti coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta. Essi hanno tutti i diritti e i doveri previsti dal presente Statuto. I soci ordinari garantiscano l’effettività e l’uniformità del rapporto associativo, purché in regola con il pagamento delle quote sociali. Gli stessi hanno il diritto di voto, attivo e passivo, e di espressione nell’Assemblea. Possono essere eletti nelle cariche sociali e negli organi collegiali. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione
SOSTENITORI: Sono soci sostenitori tutti coloro che forniscono un sostegno economico alle attività dell’Associazione. Essi non hanno l’obbligo di rispettare i doveri previsti dal presente Statuto, ma non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative.
ONORARI: Sono soci onorari tutti coloro che vengono nominati con approvazione unanime dell’Assemblea, tra le personalità che si sono particolarmente distinte in azioni condivise e vicine all’Associazione. Essi non hanno l’obbligo di rispettare i doveri previsti dal presente Statuto, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative.
Art. 13 Chiunque è ammesso a far parte della Società come Socio purché non sia ritenuto indegno dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto, Regolamenti e Deliberazioni prese dagli organi sociali.
Art. 15 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, la stessa si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Art. 16 All’atto dell’iscrizione, il Socio dovrà versare una quota associativa fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; e non è rivalutabile.
Art. 17 Ogni anno i Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo. Il Socio che, senza valida giustificazione, lascerà trascorrere due mesi senza saldare il pagamento della quota annuale, decadrà dalla qualità di Socio, salvo rinnovare l’iscrizione uniformandosi agli art. 15, 16 e 17.
Art.18 Tutti i Soci hanno diritto di conoscere ed intervenire sull’attuazione dei programmi. Possono partecipare a tutte le attività ed usufruire di tutti i servizi dell’Associazione; è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 19 Tutti i Soci dovranno cercare di impegnarsi – secondo le loro possibilità e capacità – per fare in modo che gli scopi dell’Associazione siano pienamente soddisfatti.
Art. 20 Tutti i Soci maggiorenni, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, sono elettori ed hanno voto deliberativo. Tutti i Soci hanno parità di elettorato attivo e passivo.
Art. 21 Il Socio avente diritto al voto che, per motivi personali, non potesse partecipare all’Assemblea, può farsi rappresentare – mediante delega scritta – da un altro Socio. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.
Art. 22 Sono eleggibili a cariche ed uffici nell’Associazione solo i Soci maggiorenni, salvo in caso di incompatibilità con altre cariche nelle Pubbliche Amministrazioni.
Art. 23 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 24 Nessun membro di diritto può essere presente negli organi sociali o collegiali.
Art.25 Chiunque aderisca all’Associazione può dimettersi in qualsiasi momento; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
Art.26 La qualifica di Socio si perde:
- per dimissioni con lettera al Presidente e accettata dal Consiglio Direttivo;
- per morosità nel pagamento delle quote sociali di oltre due mesi;
- per decesso.
Art. 27 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, può aderire al Collegio Arbitrale di cui all’ art. 76 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Il socio escluso può fare ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera nella prima Assemblea utile. La decisione dell’Assemblea è inappellabile.
Art. 28 Il Socio escluso per qualsiasi causa non avrà diritto alcuno ad indennità per le quote pagate.
Titolo 3°
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’
’Art. 29 Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- l Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell’Associazione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri/Garanti (se eletti dall’Assemblea).
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 30 L’Assemblea è l’organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
Art. 31 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota annuale. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, conferendo ad essi apposita delega scritta. Ogni Socio avente diritto di voto può rappresentare per delega scritta un massimo di altri due Soci.
Art. 32 L’Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aderenti, o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 33 La convocazione dei Soci per le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, deve avvenire per lettera indirizzata ad ogni Socio almeno dieci giorni prima della data stabilita, e dovrà specificare gli argomenti all’ordine dei giorno.
Art. 34 L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due Scrutatori.
Art. 35 Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in Assemblea.
Art. 36 L’Assemblea dei Soci:
- ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- provvede all’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Può eleggere il Collegio dei Probiviri/Garanti;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulla eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera circa l’alienazione parziale o totale dei beni immobili;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto.
Art. 37 L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
- L’Assemblea Ordinaria ha luogo almeno due volte all’anno: entro un mese dall’inizio dell’esercizio successivo per l’approvazione del bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’ Assemblea Ordinaria ha inoltre luogo ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria e straordinaria aamministrazione.
- L’Assemblea Straordinaria si convoca ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario per il conseguimento dello scopo sociale; o sia richiesta da almeno un decimo degli aderenti aventi diritto di voto; o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 38 Le riunioni della Assemblea Ordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la metà più uno dei Soci, salvo quanto previsto nei casi esplicitati nei precedenti articoli.
Art. 39 In seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti – o rappresentati per delega – su tutte le questioni all’ordine del giorno, salvo per quelle previste dal comma 4 e 8 dell’art. 36, per le quali è prevista la convocazione di una Assemblea Straordinaria .
Art. 40 L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto – presenti o rappresentati per delega – sia in prima che in seconda convocazione e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati per delega.
Art. 41 La seconda convocazione può avere luogo almeno mezz’ora dopo la prima convocazione.
Art. 42 Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 del Codice Civile.
Art. 43 Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed – eventualmente – dagli Scrutatori.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.44 La Società è retta da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti in Assemblea Generale della Società a maggioranza relativa di voti ed amministrata da una Direzione.
Art. 45 I Soci membri del Consiglio Direttivo e della Direzione restano in carica per tre anni e possono essere rieletti.
Art. 46 Il Socio che riporterà il maggior numero di voti convocherà al più presto i successivi otto soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti e che formeranno il primo Consiglio Direttivo.
Art. 47 Nell’ambito del primo Consiglio Direttivo verranno attribuite, al proprio interno, le cariche di Presidente, Vicepresidente, Cassiere e Segretario, che costituiranno anche la Direzione.
Art. 48 I consiglieri che mancassero per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo decadono automaticamente dalla loro carica.
Art. 49 Qualora, per qualsiasi motivo, si rendessero vacanti posti nel Consiglio Direttivo, lo stesso, con apposita delibera, provvede a colmarli riesaminando i verbali dell’ultima votazione effettuata e chiamando a far parte del Consiglio Direttivo il primo Socio rimasto escluso al momento della formazione del primo Consiglio Direttivo, e così via.
Art. 50 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria della Società, per lo svolgimento dell’attività propria della Associazione stessa e per il raggiungimento dei fini statuari, essendo ad esso demandato ciò che per legge e nel presente Statuto non è riservato in modo tassativo all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunirà di norma almeno una volta al mese.
Art. 51 Il Consiglio Direttivo:
- fissa le norme per il funzionamento dell’associazione;
- propone i programmi da svolgere;
- stabilisce la quota annuale a carico dei Soci aderenti;
- propone il bilancio o il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
- redige la relazione annuale patrimoniale e tecnica dell’attività;
- redige il resoconto morale e finanziario;
- determina il programma preventivo in base alle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea;
- delibera sull’ammissione o le eventuali esclusioni dei Soci;
- vota tutte le spese correnti;
- può assegnare incarichi specifici e/o nominare comitati e commissioni ai quali saranno conferiti i poteri necessari per l’espletamento dell’incarico affidato.
DIREZIONE
Art. 52 La Direzione è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Cassiere del Consiglio Direttivo.
Art. 53 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in assenza di quest’ultimo.
Art. 54 Sarà compito del Segretario tenere i registri della Società e di adempiere ad ogni altra incombenza affidata. Contrassegna tutti gli atti emanati dalla Direzione, dal Consiglio Direttivo e dalle Assemblee, nonché i mandati di pagamento con la firma del Presidente. Tiene altresì la contabilità della Società.
Art. 55 Il Cassiere tiene il registro dei mandati di pagamento e tutto quanto serve per la contabilità del Segretario. Terrà presso di sé esclusivamente la somma fissata dalla Direzione come cassa corrente. Non effettuerà il pagamento di alcun mandato senza la firma del Presidente.
Art. 56 La Direzione può riunirsi anche fuori dal Consiglio Direttivo e – in caso di necessità e urgenza – assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 57 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione; ha la firma e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di suo impedimento o assenza, le sue funzioni sono eseguite dal Vicepresidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano. Il Presidente ha sempre voto deliberativo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Art. 58 Il Presidente inoltre:
- convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Direzione;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni;
- fissa i giorni delle adunanze del Consiglio Direttivo, stila l’ordine del giorno, dirige i lavori e le discussioni;
- compie atti conservativi riguardanti il patrimonio e le rendite dell’Associazione;
- in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione.
REVISORI DEI CONTI
Art. 59 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci. La carica di revisore è incompatibile con ogni altra carica associativa.
Art. 60 I Revisori esercitano la funzione di controllo e di verifica di tutto quanto concerne la gestione contabile dell’Associazione, con riferimento alle disposizioni relative al Codice Civile.
Art. 61 I Revisori effettivi eleggono tra di loro il Presidente.
Art. 62 In Caso si rendesse vacante la carica di un Revisore effettivo del Collegio, subentrerà al suo posto un Revisore supplente.
Art. 63 I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI/GARANTI (se eletti)
Art. 64 Il Collegio dei Probiviri/Garanti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci anche tra i non soci.
Art. 65 I Collegio dei Probiviri esamina le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile, fermo restando il diritto dei destinatari di ricorrere alla giurisprudenza ordinaria; trasmette il suo lodo al Consiglio Direttivo per le decisioni consequenziali. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 66 I Probiviri effettivi eleggono tra di loro il Presidente.
Art. 67 In caso si rendesse vacante la carica di un membro effettivo del Collegio, subentrerà al suo posto un membro supplente.
Titolo 4°
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Art. 68 Le entrate della Società sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dai contributi ed erogazioni dei Soci e di terzi;
- dai contributi d’amministrazioni internazionali, statali e locali, di enti e di privati;
- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali;
- dalle attività commerciali produttive marginali;
- dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
Art. 69 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dai beni immobili, mobili, denaro e valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà della Associazione;
- da donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali erogazioni;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
Art. 70 Per l’alienazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio sociale, è necessaria l’approvazione dell’Assemblea riunita in seduta straordinaria. Verificandosi tale ipotesi, il ricavato dovrà essere investito secondo lo spirito e gli scopi associativi.
ESERCIZIO FINANZIARIO – UTILI – AVANZI DI GESTIONE
Art. 71 L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e termina al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve provvedere alla fine di ogni anno alla compilazione del:
- bilancio preventivo per l’esercizio successivo, che dovrà essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro un mese dall’inizio dell’esercizio successivo;
- bilancio consuntivo o rendiconto annuale, che dovrà essere presentato, unitamente alla relazione morale e finanziaria, alla Assemblea dei Soci per l’approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
I bilanci o rendiconti debbono essere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci che abbiano interesse alla loro lettura.
Art. 72 All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 73 L’Associazione opera nella più ampia trasparenza ed ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 74 Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio dovranno essere deliberati dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto e con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti alla Assemblea.
Art. 75 In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo 5°
NORME GENERALI
Art. 76 Qualsiasi controversia avesse a sorgere fra i Soci in merito all’interpretazione ed all’applicazione dello Statuto e dei regolamenti sociali, ad eccezione unicamente di quelle di competenza inderogabile dell’Autorità Giudiziaria, sarà risolta dal giudizio inappellabile di un Collegio di tre Arbitri, di volta in volta costituito, che deciderà in via inappellabile ex equo et bono e senza formalità di procedura.
Art. 77 La Società accetterà con viva riconoscenza le offerte di qualsiasi benefattore, sebbene non appartenente alla medesima, sia in danaro che in altri oggetti o modi.
Art. 78 Nel caso la Società si trovasse sprovvista di mezzi finanziari, è facoltà del Consiglio Direttivo di provvedere alle emergenze nei modi che riterrà più opportuni, fatto salvo quanto di competenza dell’Assemblea (art. 38).
Art. 79 Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualunque momento purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata (Art. 38).
Art. 80 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile, alla legge 383/2000, alla legislazione regionale sul volontariato, al D. Lgs 460/97 ed alle loro eventuali variazioni.
Art. 81 Il presente Statuto, dal momento in cui entra in vigore, sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto di questa Associazione.
I Presentatori dello Statuto SOMS
Presidente – Garone Elio
Vicepresidente – Scaramuzza Rosanna
Segretario – Guiglia Giancarlo
Cassiere – Broggi Giancarlo
Consigliere – Arisio Angelo
Consigliere – Cuzzotti Giancarlo
Consigliere – Ferro Paolo
Consigliere – Giuliano Giuseppina
Consigliere – Ruzzon Luciano
LUOGO e DATA: Palestro, 13 Aprile 2013
